Stufe a pellet e legna, divieti e controlli per la stagione 2026-2027
Pubblicato il 03 novembre 2026 · ⏱ 4 min lettura · Redazione Confproprietà

Con l'avvio della stagione del riscaldamento 2026-2027 ripartono i controlli sugli impianti a biomassa e le limitazioni all'uso dei generatori più inquinanti, con sanzioni che possono arrivare a 5.000 euro. Per chi possiede un'abitazione con stufa, camino o caldaia a legna o pellet, la verifica riguarda sia la classe ambientale sia la regolarità dell'impianto e della manutenzione.
Le condizioni di utilizzo cambiano secondo il territorio, la presenza di un riscaldamento alternativo e l'attivazione delle misure contro l'inquinamento. La classificazione a stelle, quindi, va letta insieme alle disposizioni regionali: non esiste un'unica soglia operativa valida per ogni situazione.
Classe ambientale, combustibile e documenti da verificare
Il quadro nazionale fa riferimento al D.Lgs. n. 152/2006, mentre la classificazione ambientale dei generatori è disciplinata dal D.M. n. 186/2017. Le sanzioni amministrative per l'inosservanza dei requisiti tecnici e dei limiti di emissione degli impianti termici civili vanno da 500 a 5.000 euro. La vigilanza è organizzata a livello regionale, attraverso le regole dei rispettivi piani per la qualità dell'aria.
Per gli apparecchi alimentati a pellet è previsto l'impiego esclusivo di combustibile certificato ENplus A1, prodotto con legno vergine o residui di segheria non trattati chimicamente. La qualità del combustibile costituisce dunque una verifica distinta dalla classe della stufa: un generatore efficiente non rende irrilevante ciò che viene bruciato.
Prima dell'utilizzo, gli elementi da controllare sono:
- classe ambientale e potenza del generatore;
- iscrizione al catasto termico regionale, dove richiesta;
- disponibilità del libretto d'impianto aggiornato;
- regolarità della manutenzione;
- eventuale presenza di un impianto di riscaldamento alternativo;
- limitazioni territoriali e misure emergenziali in vigore.
Sono aspetti che interessano anche i locatori e chi valuta un acquisto immobiliare: la presenza di una stufa nell'alloggio non basta, da sola, a stabilire se possa essere utilizzata.
Lombardia e Piemonte, attenzione anche agli adempimenti
In Lombardia scattano nuovi requisiti emissivi e impiantistici per i generatori a biomassa con potenza superiore a 35 kW, impiegati tipicamente anche in contesti centralizzati, showroom e pertinenze commerciali.
Per stufe e camini domestici inferiori a 35 kW, l'adeguamento ai nuovi parametri strutturali è fissato al 15 ottobre 2027. Il termine non sospende però i controlli ordinari sulla classe ambientale: non equivale, quindi, a un'autorizzazione generalizzata a utilizzare qualsiasi apparecchio fino a quella data.
Le verifiche a campione non si fermano alla targa con le stelle. Sono sanzionabili anche la mancata registrazione al catasto termico regionale elettronico, l'assenza del libretto aggiornato e l'omissione della manutenzione ordinaria annuale della canna fumaria.
In Piemonte sono previsti l'obbligo di iscrizione al catasto regionale e il divieto di utilizzo dei generatori sotto le 3 stelle. Quando ARPA Piemonte rileva il superamento dei limiti di PM10 e viene dichiarato un livello di allerta, il divieto si estende agli apparecchi che non raggiungono almeno le 5 stelle. La possibilità di accendere l'impianto può quindi cambiare durante la stagione.
Veneto ed Emilia-Romagna, soglie e territori diversi
In Veneto le limitazioni stagionali all'uso dei generatori a biomassa sono in vigore fino al 30 aprile di ogni anno. Su tutto il territorio regionale, esclusa la zona "Prealpi e Alpi", è vietata la combustione di biomasse nelle stufe inferiori alla categoria ambientale 3 stelle.
In Emilia-Romagna, nei comuni di pianura e in presenza di un impianto alternativo, fino al 31 marzo è vietato utilizzare impianti domestici a biomassa legnosa fino a 3 stelle incluse. Con le misure emergenziali per la qualità dell'aria, la limitazione raggiunge anche quelli a 4 stelle.
Per le nuove installazioni, invece, in tutta l'Emilia-Romagna, compresa la zona Appennino, sono vietati generatori con prestazioni inferiori alla classe a 5 stelle. Occorre dunque distinguere uso di un apparecchio esistente e installazione di uno nuovo: le condizioni non coincidono necessariamente.
Sostituzione e incentivi, conta anche il generatore di partenza
Sul fronte delle agevolazioni, la Direttiva RED III modifica i criteri di accesso alle detrazioni fiscali e al Conto Termico gestito dal GSE. Il passaggio da un generatore a gas naturale o GPL a uno a biomassa è escluso dagli incentivi pubblici, salvo la deroga per specifiche zone non metanizzate, che può riguardare, per esempio, aziende agricole o forestali.
Resta incentivabile la sostituzione di generatori meno efficienti con apparecchi a 5 stelle, nel rispetto del limite di particolato di 1 mg/Nm³. La classe ambientale, da sola, non esaurisce quindi i requisiti da verificare prima della spesa.
Per la sostituzione sono indicati il Bonus Casa al 50% o il Conto Termico. Quest'ultimo può essere affiancato da contributi regionali integrativi, con una copertura che può arrivare al 100% della spesa, secondo le condizioni dei bandi. Per i privati risultano aperti bandi in Abruzzo e Umbria: disponibilità delle risorse e condizioni di accesso vanno controllate prima di programmare l'intervento.
Se state valutando la sostituzione di una stufa in un'abitazione di proprietà o concessa in locazione, possiamo verificare con voi gli aspetti fiscali dell'intervento e le condizioni delle agevolazioni. Contattate Confproprietà per esaminare con i nostri consulenti la vostra situazione prima di sostenere la spesa.
Riferimenti
- D.Lgs. n. 152/2006 (gazzettaufficiale.it)
- D.M. n. 186/2017 (normattiva.it)
